Miglioramento di almeno due classi energetiche. È questo il requisito fondamentale per rientrare nell’applicazione del super Ecobonus al 110% in merito agli interventi di riqualificazione. Senza questo parametro non è possibile ottenere i benefici e le relative detrazioni. Viene specificato dalla circolare applicativa 24/2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Il Superbonus è infatti un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio. L’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 è al 110%. Si fa riferimento a specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
L’obbligo di miglioramento di almeno due classi energetiche richiede un approfondimento su come sono divise le classi energetiche degli edifici e a cosa corrispondono.
Le classi energetiche degli edifici
Le classi energetiche degli edifici vanno dalla lettera G (la meno efficiente) alla lettera A, divisa in A1, A2, A3 e A4, l’ultima delle quali è la più alta. Per ottenere la detrazione bisogna ridurre di almeno due classi energetiche il proprio edificio (condominio o unità indipendente) attraverso interventi di riqualificazione. Se l’edificio è invece già presente nelle prime tre classi energetiche, occorre conseguire la più alta per ottenere la detrazione al 110%. Quindi se ci si trova già in classe “A3”, bisogna salire alla successiva “A4”. Ma quali sono le caratteristiche delle varie classi energetiche?
Classe energetica G
Si tratta della classe meno efficiente e prevede un consumo superiore a 160 kWh/mq all’anno. In genere a questa classe appartengono immobili privi di coibentazione e con problemi strutturali nella capacità di mantenere il calore all’interno.
Classe energetica F
La classe energetica F prevede un consumo da 121 e 160 kWh/mq all’anno e in genere riguarda edifici con impianti di riscaldamento obsoleti ed infissi di vecchia generazione che non permettono di coibentare gli ambienti.
Classe energetica E
Un consumo compreso tra 91 e 120 kWh/mq all’anno è la fascia in cui rientra la classe energetica E. In questa categoria rientrano le abitazioni che hanno una caldaia a metano con una qualità costruttiva non elevata.
Classe energetica D
La classe energetica D ha un indice di prestazione energetica EPgl,nren tra 1,50 e 2,00 e un consumo compreso tra 71 e 90 kWh/mq all’anno. In genere rientrano quegli edifici che hanno subito degli interventi ma marginali o comunque non sufficienti per un’efficienza valida.
Classe energetica C
Con una prestazione energetica EPgl,nren compresa tra 1,20 e 1,50, la classe energetica C racchiude gli edifici che in genere hanno termosifoni con valvole termostatiche e una caldaia a condensazione. La sostituzione dei serramenti potrebbe portare ad una classe superiore energetica.
Classe energetica B
Oltre alle caratteristiche degli edifici di classe C, la classe energetica B prevede che siano stati effettuati interventi sulla parte esterna della casa con la sostituzione di tutti i serramenti. Il consumo medio è tra 31 e 50 kWh/mq all’anno. È quindi consigliabile installare pannelli solari per la produzione di acqua calda ad energia zero. Altra opzione sono i pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica pulita.
Classi energetiche A
La classe energetica A è suddivisa a sua volta in A1, A2, A3 ed A4. Individua gli edifici che hanno abbattuto i consumi tutelando l’ambiente. Con un impatto energetico quasi pari a zero, gli immobili di classe A sono costruiti rispettando le norme antisismiche, l’isolamento termico e un impianto di riscaldamento. Tra le possibilità per scalare la classifica, c’è l’impianto termico a pavimento o impianti solari termici per riscaldare l’acqua.
Il Superbonus 110% previsto dall’Agenzia delle Entrate
Come previsto dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, il Superbonus è previsto per:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici
La detrazione è prevista anche in un altro caso specifico. Gli interventi devono essere eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, sostituzione impianti di climatizzazione invernale o riduzione rischio sismico:
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).