Il mercato immobiliare vive una fase di grande fermento grazie all’ecobonus 110%. La possibilità di fare lavori di miglioramento della classe energetica e di riduzione del rischio sismico è un’occasione che in tanti hanno colto al volo. Il decreto Rilancio, inoltre, è basato sulla possibilità di poter cedere il credito d’imposta all’azienda che ha svolto gli interventi, che a loro volta possono ricederlo alla banca. Per chi è proprietario di seconde case, il superbonus è valido ed è stato esteso anche alle villette, inizialmente lasciate fuori dall’agevolazione. Escluse invece determinate categorie catastali. Ma cosa bisogna sapere di questo superbonus? Quali sono i soggetti esclusi in riferimento alle seconde case?
I soggetti esclusi dall’ecobonus per la seconda casa
L’approvazione del testo del DL alla Camera ha confermato l’inclusione delle seconde case nell’agevolazione. Quindi un cittadino che possiede una seconda abitazione al mare o in montagna, può effettuare i lavori ricevendo un credito del 110% sulla somma spesa. Infatti nella Gazzetta Ufficiale al comma 10 dell’articolo 119 si può leggere: “I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio”. Il decreto specifica anche chi sono i soggetti esclusi dall’agevolazione:
- A/1: abitazioni di tipo signorile;
- A/8: abitazioni in ville;
- A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.
Escluse anche le imprese e i professionisti, ovvero gli esercenti attività di impresa, arti e professioni. I professionisti vengono ammessi all’agevolazione sono per gli immobili detenuti a uso privato, e non anche per gli studi in cui esercitano la propria attività, come specifica la guida dell’Agenzia delle Entrate.
Documenti e limiti
L’agevolazione è fruibile al massimo per due unità immobiliari. Il credito maturato potrà poi essere utilizzato in detrazione dalle tasse (in 5 quote annuali) oppure ceduto a terzi.
L’ecobonus al 110% si potrà richiedere soltanto dopo aver ottenuto il visto di conformità. Questo viene rilasciato da commercialisti e CAF. Si tratta di un documento indispensabile, anche per la cessione del credito. Chi rilascia un’attestazione o un’asseverazione infedele rischia una sanzione pecunaria dai 2.000 ai 15.000 euro.